Esenzione ticket come richiederla
Esistono alcune condizioni personali e sociali che danno diritto all' esenzione del ticket, la somma di denaro che costituisce la nostra partecipazione ...

C’è una domanda che molto spesso i cittadini si pongono ogni qual volta hanno a che fare con il nostro sistema sanitario: è possibile evitare di pagare il ticket sanitario? La risposta è “sì”: esistono infatti alcune condizioni personali e sociali che danno diritto all’ esenzione del ticket, la somma di denaro che costituisce la nostra partecipazione alla spesa nell’ambito del servizio sanitario pubblico. Questo articolo si propone di illustrare i casi specifici in cui tale esenzione viene concessa e le modalità esatte per richiederla nel caso siano soddisfatti i giusti requisiti.

Esistono varie tipologie di esenzione. Il primo caso è quello per patologie croniche e invalidanti individuate dal DM 28/599 n. 329 , modificato dal DM 21.5.2001 n. 296 e dal regolamento delle malattie rare DM 18/52001 n. 279. Godono dell’esenzione ticket sanitario le seguenti condizioni e malattie: asma, cirrosi epatica, diabete insipido e diabete mellito, epilessia, infezione da HIV, insufficienza cardiaca, insufficienza respiratoria, malattia di alzheimer, morbo di parkinson, psicosi, sclerosi multipla, spondilite anchilosante e altre elencate negli articoli relativi all’interno della normativa. L’esenzione deve essere richiesta alla ASL di appartenenza, presentando un certificato medico, rilasciato da una struttura sanitaria e/o ospedaliera pubblica, che attesti la presenza di una o più malattie.

La seconda tipologia riguarda le patologie rare, invalidanti e spesso prive di terapie specifiche (il regolamento oggi individua 284 malattie rare e 47 gruppi di malattie rare). Segue l’esenzione per invalidità. In questo caso ci si riferisce agli invalidi di guerra e per servizio, invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3, invalidi civili con indennità di accompagnamento, ciechi e sordomuti, ex deportati nei campi di sterminio nazista, vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata. Lo stato ed il grado di invalidità devono essere accertate dalla competente Commissione medica della Azienda sanitaria locale in cui risiede l’assistito.

Il ticket è gratuito anche per la diagnosi precoce dei tumori, in caso di gravidanza e per reddito. Quest’ultima riguarda le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e altre prestazioni specialistiche ambulatoriali. La legge attuale individua gli aventi diritto all’esenzione sulla base del reddito lordo complessivo del nucleo familiare riferito all’anno precedente. Le classi di esenzione previste sono: soggetti di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro; disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro; titolari di assegno sociale e loro familiari a carico; titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico.

Se un paziente ritiene di possedere i requisiti per l’esenzione ticket sanitario per reddito, ma non compare nella lista in possesso del medico, deve rivolgersi alla propria ASL di appartenenza e ritirare l’apposito certificato di esenzione del reddito. Tale certificato viene rilasciato a seguito di una autocertificazione scritta del paziente che dichiara di appartenere una delle classi previste per l’esenzione. All’autocertificazione dovrà essere allegato un documento d’identità, oltre alle tessere sanitarie TEAM (tessera europea di assistenza malattia) sia del richiedente che dei beneficiari dell’esenzione. L’esenzione relativa allo stato di disoccupazione deve essere autocertificata annualmente dall’assistito presso la ASL di appartenenza che rilascia uno specifico attestato. La ASL è tenuta a controllare il contenuto di tutte le autocertificazioni e degli atti di notorietà, quindi anche le dichiarazioni sul reddito, verificando che sia vero quanto dichiarato.

L’autocertificazione di dati non veri è perseguibile penalmente in base all’art 76 del DPR 445/2000. Se sono stati dichiarati dati non veri, anche a distanza di anni, la persona dovrà versare tutti gli eventuali ticket indebitamente non pagati per prestazioni sanitarie di cui ha usufruito.